Art. 13.
(Direttore dell'AE).

      1. Il direttore dell'AE, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere obbligatorio non vincolante del Comitato parlamentare per la sicurezza, è responsabile della gestione dell'AE sotto il profilo tecnico-operativo. A tal fine per l'esercizio delle funzioni connesse alla sua responsabilità:

          a) stabilisce l'organizzazione interna della struttura, ivi compresi i centri operativi

 

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all'estero, dandone preventiva comunicazione al Direttore generale del SIS, al Ministro delle informazioni per la sicurezza e al Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica;

          b) dispone l'impiego operativo delle risorse dell'AE;

          c) gestisce le risorse finanziarie, in particolare quelle assegnate per le spese riservate;

          d) mantiene i rapporti operativi con i corrispondenti organismi informativi degli altri Stati, nel quadro delle intese stabilite preventivamente con il Direttore generale del SIS;

          e) invia tempestivamente al Direttore generale del SIS informazioni, relazioni e rapporti sull'esito delle attività svolte dall'AE, al fine di renderne edotto il Ministro delle informazioni per la sicurezza;

          f) garantisce la corretta esecuzione del piano di ricerca informativa;

          g) propone al Direttore generale del SIS la nomina del vice direttore e dei capi reparto;

          h) affida incarichi di funzioni dirigenziali nell'ambito dell'AE, non compresi tra quelli di cui alla lettera g);

          i) riferisce costantemente al Direttore generale del SIS e presenta al Ministro delle informazioni per la sicurezza, nonché ai Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri, tramite il Direttore generale del SIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'AE.

      2. Il direttore dell'AE non ha competenza a stipulare accordi internazionali, in qualunque forma conclusi.